RUN7412 T-PC Cicloergometro

Runner: il Made in Italy!
Tecnologie all’avanguardia, con solide strutture di base, permette a RUNNER® di produrre macchine affidabili e sicure, strumenti facili all’uso e dalle grandi prestazioni per riabilitazione, palestre e centri fitness.
Cura nei dettagli, garantiamo affidabilità per ogni esigenza e rispettando le più severe regole internazionali. La produzione è interamente Made in Italy.

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Descrizione

RUN-7412 T-PC Cicloergometro

Funzioni della consolle:

  • Manuale
  • Cardio
  • Consumo
  • Tempo
  • Distanza
  • Calorie
  • 10 Profili (pre-impostati)
  • 100 Profili Liberi
  • Test: CHR test, CWL test, RUNNER test, VO2MAX test, TEST01-115
  • Salvataggio esercizio su chiavetta USB

Informazioni aggiuntive

Consolle:

• Monitor 10.1” touch screen resistivo
• PC iMX6 DL 1GB, Micro SD 8GB, Sistema Operativo Linux
• Porta USB;
• Porta RS232 opto isolata

Velocità:

• 3-130 RPM

Portata Max:

peso massimo dell’utente 180 kg

Caratteristiche:

• Variazione elettronica dello sforzo
• Freno elettrodinamico indipendente dal numero dei giri
• Rilevamento cardio: palmare + fascia toracica
• Trazione a cinghia
• Visualizzazione tramite scala colorata di led delle pedalate (RPM) dal lato opposto al display nel guscio consolle
• Incremento sforzo: 1 Watt
• Direttiva CEE 93/42

Accessori di serie:

• Dotazione di servizio
• Fascia toracica per cardiofrequenzimetro
• Ruote per lo spostamento

Accessori opzionali:

• Pedali regolabili
• Pedali ortopedici
• Seggiolino con braccioli laterali
• Software RunnerConnect
• Porta USB (virtual RS232) opto isolata

Misure:

H=1.200, L= 1.500, P=500 (mm)

Peso:

100 KG

Alimentazione:

Alimentatore 72W 100-240Vac 50-60 Hz / 24Vcc 3A;

RUN-7412-T-PC Cicloergometro.pdf

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Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 Articolo 21 1. È vietata la pubblicità verso il pubblico dei dispositivi che, secondo disposizioni adottate con decreto* del Ministro della Sanità, possono essere venduti soltanto su prescrizione medica o essere impiegati eventualmente con l’assistenza di un medico o di altro professionista sanitario.2. La pubblicità presso il pubblico dei dispositivi diversi da quelli di cui al comma 1 è soggetta ad autorizzazione del Ministero della Sanità. Sulle domande di autorizzazione esprime parere la Commissione di esperti prevista dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, che a tal fine è integrata da un rappresentante del Dipartimento del Ministero della Sanità competente in materia di dispositivi medici e da uno del Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato.* Il DM previsto dal comma 1 dell’articolo sopra citato non è stato ancora riportato. In questa fase, pertanto, vengono ammesse, comunque, soltanto pubblicità di dispositivi medici che, per le loro caratteristiche, sono inequivocabilmente acquistabili ed utilizzabili senza intervento di un sanitario.