Elettrocardiografo Edan SE-1201

Elettrocardiografo EDAN SE-1201, progettato per soddisfare i requisiti di un ECG ad alto livello.

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Descrizione

Elettrocardiografo Edan SE-1201

  • Display LCD TFT touch screen (OPZIONALE) a colori da 7 pollici
  • Tastiera alfanumerica
  • 200 ECG nella memoria interna con supporto per i dischi flash USB
  • Stampa su carta A4 a pacchetto
  • Stampa estesa e su aritmia
  • Misure automatiche e interpretazione Glasgow
  • Memoria di 120s ECG in tempo reale delle forme d’onda ,congelamento e revisione
  • Analisi Variabilità della frequenza cardiaca (HRV)
  • Capacità di esportazione dei dati PDF, SCP e FDA-XML
  • Trasmissione dati al PC via LAN / WIFI
  • Opzione: Software per la gestione dei dati ECG sul PC, collegamento fino a 10 elettrocardiografi, anche in modalità wireless ” Smart ECG Viewer”

Informazioni aggiuntive

Modalità Automatica:

12 canali, 12 + 1 canali, 6 canali, 6 + 1 canali, mod. Ritmo.

Modalità Manuale:

12 canali, 12 + 1 canali, 6 canali, 6 + 1 canali, mod. Ritmo.6 canali , 6 + 1 canali.

Velocità carta:

5mm/s, 6.25mm/s, 10mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s

Sensibilità:

2.5 mm/mV, 5 mm/mV, 10 mm/mV, 20mm/mV

Filtri:

LCD 8 Pollici a colori touch-screen

Stampa:

Alta risoluzione su carta da 210 mm

Display:

LCD 7 Pollici a colori touch-screen

Classe e Norme:

Classe I, Categoria CF, CE 0123

Misure:

361x262x135 mm

Peso:

4,2 KG

ECG SE1201.pdf

Download

Qui puoi scaricare il PDF illustrativo di ECG SE1201

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Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 Articolo 21 1. È vietata la pubblicità verso il pubblico dei dispositivi che, secondo disposizioni adottate con decreto* del Ministro della Sanità, possono essere venduti soltanto su prescrizione medica o essere impiegati eventualmente con l’assistenza di un medico o di altro professionista sanitario.2. La pubblicità presso il pubblico dei dispositivi diversi da quelli di cui al comma 1 è soggetta ad autorizzazione del Ministero della Sanità. Sulle domande di autorizzazione esprime parere la Commissione di esperti prevista dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, che a tal fine è integrata da un rappresentante del Dipartimento del Ministero della Sanità competente in materia di dispositivi medici e da uno del Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato.* Il DM previsto dal comma 1 dell’articolo sopra citato non è stato ancora riportato. In questa fase, pertanto, vengono ammesse, comunque, soltanto pubblicità di dispositivi medici che, per le loro caratteristiche, sono inequivocabilmente acquistabili ed utilizzabili senza intervento di un sanitario.