Elettrocardiografo Edan SE-301 3CH

Schermo a colori ad alta risoluzione ed il sistema touch screen. Connessione bi-direzionale ECG/computer tramite software (optional), esportazione tracciato in PDF. Acquisizione di 12 tracce in contemporanea, campionamento fino a 120 secondi e memorizzazione fino a 500 registrazioni. Possibilità di estensione memoria con USB flash disk e micro SD card e di stampa esterna tramite USB port. Batteria a ioni di litio incorporata.Elettrocardiografo Edan SE-301 3CH.

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Descrizione

Elettrocardiografo Edan SE-301 3CH

  • Modalità Manuale registrazione ininterrotta fino a 5 ore
  • Modalità Auto registrazione fino a 500 referti
  • Possibilità di stampa esterna tramite USB port
  • Possibilità di connessione lettore codice a barre
  • Possibile estensione memoria con USB flash disk e micro SD card
  • Completo di filtri digitali
  • Campionamento fino a 120 secondi
  • Memoria 500 registrazioni, dati memorizzati trasferibili su PC (usare specifico software)
  • Acquisizione contemporanea di 12 tracce

 

Informazioni aggiuntive

Batteria:

Interna Ioni di Litio

Autonomia:

Circa 8,5 ore

Dotazione:

• 1 Cavo paziente
• 1 set elettrodi
• 1 cavo alimentazione standard
• Carta termica
• 1 gel, 260g

Display:

Colori touch screen 5" ad alta risoluzione

Misure:

22,4 x 14,3 x 5,4 cm

Peso:

1 KG (batteria e carta escluse)

ECG SE301.pdf

Download

Qui puoi scaricare il PDF illustrativo di ECG SE301

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Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 Articolo 21 1. È vietata la pubblicità verso il pubblico dei dispositivi che, secondo disposizioni adottate con decreto* del Ministro della Sanità, possono essere venduti soltanto su prescrizione medica o essere impiegati eventualmente con l’assistenza di un medico o di altro professionista sanitario.2. La pubblicità presso il pubblico dei dispositivi diversi da quelli di cui al comma 1 è soggetta ad autorizzazione del Ministero della Sanità. Sulle domande di autorizzazione esprime parere la Commissione di esperti prevista dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, che a tal fine è integrata da un rappresentante del Dipartimento del Ministero della Sanità competente in materia di dispositivi medici e da uno del Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato.* Il DM previsto dal comma 1 dell’articolo sopra citato non è stato ancora riportato. In questa fase, pertanto, vengono ammesse, comunque, soltanto pubblicità di dispositivi medici che, per le loro caratteristiche, sono inequivocabilmente acquistabili ed utilizzabili senza intervento di un sanitario.